Che cosa si intende per “impresa sociale”?

Si parla di “impresa sociale” sempre nell’ambito del vasto mondo del Terzo settore, e infatti nell’ordinamento giuridico italiano un’impresa sociale rientra negli Enti del Terzo settore (ETS). Ma cosa si intende, nello specifico, per impresa sociale? E qual è la differenza tra le altre realtà che sono sempre contenute nell’universo del Terzo settore?

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Un’Impresa Sociale viene costituita con atto pubblico il quale deve ben definire il carattere sociale dell’impresa specificando altresì l’oggetto sociale e anche la completa assenza di qualsiasi finalità di lucro. È il decreto legislativo 112/2017 a definirne le modalità:

Possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa d’interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L’Impresa sociale è dunque una categoria del terziario che racchiude tutte quelle organizzazioni private che svolgano stabilmente un’attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Impresa sociale: come ottenere la qualifica

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Un’Impresa Sociale è una realtà del Terzo Settore che secondo la legge può svolgere diverse attività, dagli interventi e servizi sociali alle prestazioni sanitarie. così come attività di educazione, istruzione e formazione professionale, salvaguardia dell’ambiente ma anche del patrimonio culturale o attività di ricerca, per fare alcuni esempi.

Ma come ottenere la qualifica di Impresa Sociale? Essere giuridicamente riconosciuti come Impresa Sociale esige che un ente privato o una qualche società che dimostrino di:

Esercitare in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono invece di diritto la qualifica di Impresa Sociale.

Sempre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa invece che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le:

Società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Per quanto invece riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti esistono condizioni particolari: essi possono adottare la qualifica di Impresa Sociale solo se esercitano le attività d’impresa d’interesse generale definite dal già citato decreto legislativo 112/2017.

Non solo, ma tali attività devono essere definite con atto pubblico o scrittura privata autenticata che ne recitino il regolamento.