RUNTS: cos’è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), entrato in vigore nel 2021 ma introdotto con la riforma del Terzo settore (2017) rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per garantire ordine e chiarezza nella gestione del settore, e non solo.

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Tra le novità interne alla riforma del Terzo Settore si trova l’introduzione del RUNTS, ovvero il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito:

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Uno strumento di fondamentale importanza per garantire sempre più trasparenza e chiarezza, in quanto istituito proprio in sostituzione al precedente sistema di registrazione degli enti del terzo settore, ben meno “ordinato” del RUNTS.

Prima del Registro Unico Nazionale del Terzo settore infatti, esistevano svariati registri gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome. Quindi il RUNTS è andato a sostituire i registri delle ODV (organizzazione di volontariato) e delle APS (associazioni di promozione sociale) e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

RUNTS: uno strumento centrale per le ONLUS

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Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, e che ha permesso di “riordinare” in un unico luogo digitale le informazioni fondamentali degli iscritti, è pubblico e accessibile a tutti.

Attivo dal 23 novembre 2021, il RUNTS interessa gran parte delle realtà interne al non profit, da associazioni a fondazioni, alle ONLUS, ma anche le cooperative le imprese sociali, le organizzazioni di volontariato. A seconda dell’origine e del ruolo dell’ente, iscriversi al RUNTS può avere modalità leggermente diverse e tempo di iscrizione variabili.

Comunque, l’iscrizione al Registro è obbligatoria solo ed esclusivamente per le ONLUS. Invece, tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS) diversi da una ONLUS, possono scegliere in modo facoltativo se finalizzare o meno l’iscrizione al RUNTS.

Vero è che essere iscritti rappresenta una convenienza, motivo per cui è sempre consigliato portare avanti l’iter così da assicurarsi certi aiuti e vantaggi, riconoscimenti e agevolazioni, riservati ai soli iscritti. Non solo, ma gli enti non iscritti al RUNTS non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore.

È dunque l’iscrizione al RUNTS che consente di acquisire la qualifica ufficiale di Ente del Terzo Settore (ETS) (o di Organizzazione di Volontariato , Associazione di Promozione sociale, Ente Filantropico, o ancora Rete Associativa e via dicendo).