Lavorare nel terzo settore: contratti, stipendio, obblighi e divieti

Nel terzo settore convivono due figure ugualmente importanti ma con ruoli definiti in maniera differente dalla normativa di riferimento: i lavoratori/professionisti e i volontari. La Riforma del Terzo Settore ha indicato quali sono le regole da seguire per onlus, associazioni di volontariato, fondazioni e imprese sociali per quello che riguarda contratti, stipendi, obblighi e divieti dei lavoratori assunti. 

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La figura del volontario – che mette a disposizione competenze, impegno e tempo per una causa in cui crede fortemente – e quella del lavoratore – che quindi presta un servizio sotto contratto e dietro retribuzione – sono ugualmente importanti per il Terzo Settore, ma la normativa indica delle differenze fondamentali tra l’uno e l’altro.

Prima di tutto il ruolo di volontario (indipendentemente che sia stabile o occasione) di una onlus, associazione o fondazione è assolutamente incompatibile con quello di lavoratore. Le due tipologie di rapporto che possono legare un individuo ad un ente del terzo settore sono quindi regolate dalla normativa con articoli e disposizioni apposite.

Terzo Settore e rapporti di lavoro: i casi specifici

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Per quello che riguarda la possibilità di stipulare contratti di lavoro con individui e professionisti esterni rispetto alla onlus o all’associazione, ci sono delle eccezioni e dei casi specifici nel mondo del Terzo Settore. Si tratta di limitazioni o requisiti da rispettare per poter assumere o avviare collaborazioni. Per avere un quadro più chiaro, ecco sinteticamente quali sono i casi da considerare:

  • Organizzazioni di volontariato (Odv): i lavoratori non possono essere associati e non possono superare – come numero – il 50% del numero dei volontari dell’organizzazione;
  • Associazioni di promozione sociale: i lavoratori non possono superare – come numero – il 50% del numero dei volontari dell’organizzazione e il 5% del numero degli associati;
  • Impresa sociale: nello statuto è necessario prevedere modalità di partecipazione dei lavoratori all’assemblea dei soci; il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori; nel caso in cui vengano inseriti lavoratori che appartengono a categorie di disabili o svantaggiati essi devono rappresentare il 30% del numero dei lavoratori totali;
  • Croce rossa e croce bianca di Trento e Bolzano: non si applica l’incompatibilità tra volontari e lavoratori per gli operatori.

Lavoratori del terzo settore: contratti, obblighi e divieti

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In materia di compenso, quello dei lavoratori del Terzo Settore non può essere inferiore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. In particolare, poi, la differenza di retribuzione non può essere superiore al rapporto tra uno e otto (in base alla retribuzione annua lorda): ogni associazione, onlus o ente del Terzo Settore è tenuto ad accertare il rispetto di questo parametro nel proprio bilancio sociale.